Art. 26.
(Assegnazione del ricorso).

      1. Il presidente del tribunale tributario assegna immediatamente il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il presidente del tribunale tributario può assumere gli opportuni provvedimenti affinché, anche su specifica e motivata richiesta delle parti costituite, i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto o di merito a carattere generale o ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, per evitare possibili contrasti giurisprudenziali.